Il mantenimento
L’assegno di mantenimento, in caso di separazione, viene stabilito in favore del coniuge redditualmente più debole con i seguenti criteri:
- per sè: determinandolo in relazione al reddito del coniuge economicamente più forte. Il criterio reddituale viene normalmente “aggiustato” volta in volta, considerando (ove presenti):
- l’esistenza di un canone di affitto a carico dell’onerato che sia uscito dall’abitazione famigliare
- il tenere a proprio carico, da parte dell’onerato, la rata di mutuo sull’abitazione famigliare che sia rimasta all’altro coniuge
- i rispettivi patrimoni (specialmente immobiliari)
- la presenza di sostegni reddituali abituali da parte di terzi
- per i figli: il criterio reddituale già “aggiustato” secondo gli esposti parametri, subisce ulteriori adeguamenti considerando:
- le specifiche esigenze dei figli ed il tenore di vita abitualmente goduto in costanza di matrimonio
- i tempi di permanenza presso ciascun genitore (vedi affido condiviso)
L’assegno divorzile per il coniuge economicamente più debole, soggiace a criteri più restrittivi (viene cioè spesso ridotto, rispetto a quello percepito in costanza di separazione, e talora annullato).
Nella determinazione del contributo al coniuge che divorzia assumono rilievo le ragioni della decisione, ed il fatto che il coniuge “più debole” non trovi adeguata collocazione lavorativa per ragioni oggettive (cioè non per propria trascuratezza).
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