I danni risarcibili ai congiunti
Nelle seguenti ipotesi possono agire in via risarcitoria i congiunti della vittima:
- Morte della vittima:
- danno da perdita del rapporto parentale
- danno patrimoniale da perdita di contributo economico apportato dalla vittima
- danno da lesione patito dalla vittima nel tempo intercorrente tra lesione e decesso, che è rivendicabile dai congiunti per via ereditaria
- spese conseguenti il decesso
- Lesioni gravi della vittima (il danno dei congiunti si aggiunge a quello della vittima):
- danno non patrimoniale da sofferenza del parente convivente
- danno patrimoniale per i sacrifici economici volti all’assistenza del parente
- Malformazione del feto non diagnosticata (c.d. danno da nascita indesiderata): spetta alla madre ed al padre del bambino nato con malformazioni, quando ai genitori, in occasione delle visite nel periodo di gestazione, non fu dato conto di esse, e della conseguente possibilità di ricorrere all’interruzione di gravidanza. Il risarcimento copre i sacrifici economici ed esistenziali ricaduti sui genitori.
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