In quali casi
Il diritto ad ottenere la conclusione di una causa in tempi ragionevoli è sancito e sanzionato in Italia dalla Legge n.89/’01 (c.d. Legge Pinto, confermata, sia pure con alcune modifiche, dalla legge n. 134/’12).
Nei seguenti casi è possibile inoltrare ricorso contro il Ministero della Giustizia per ottenere il risarcimento del danno, in misura proporzionale al periodo di tempo eccedente:
- Procedimenti di I grado con durata maggiore di anni 3
- Procedimenti di esecuzione mobiliare, immobiliare, o presso terzi con durata maggiore di anni 3
- Procedimenti con durata complessiva di tutti i gradi di giudizio maggiore di anni 6
- Fallimenti con durata maggiore di anni 6
I termini indicati valgono:
- tanto che si sia vinta, si sia persa, o sia stata conciliata la causa
- per le esecuzioni ed i fallimenti, a favore di ogni parte in causa, compresi gli intervenienti, anche se abbiamo ottenuto il risultato economico atteso dalla procedura la cui lunghezza viene contestata
- il ricorso va proposto a pena di decadenza entro 6 mesi da quando la decisione che chiude il procedimento è divenuta definitiva
Contatti
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