Infortunistica stradale: Sinistri su buca stradale

Sinistri su buca stradale

Il danno provocato al pedone, od al veicolo, da una buca sul manto stradale, è risarcibile.
Sulle strade ed i marciapiedi urbani, e sulle autostrade, la regola non soffre eccezioni.
Sulle strade extraurbane prive di pedaggio, la fattispecie viene valutata di volta in volta in relazione alla gravitià del caso.

Per ottenere l’indennizzo, valgono le seguenti regole:

  • per prassi assolutamente costante, gli enti titolari della sede stradale su cui è avvenuto il sinistro, e che sono, secondo il caso, tenuti al risarcimento (Comune, Provincia, o Società Autostrade), non pagano, se non a seguito di vertenza giudiziale.
  • i Giudici emettono sentenze di condanna a condizione che:
    • Vi siano testimonianze oculari (e cioè che abbiano visto l’accaduto: l’impatto del piede del pedone, o della ruota del veicolo, nella buca); non è sufficiente, ad es. che il testimone affermi di aver solo udito l’impatto ed aver successivamente visto il danno al veicolo e la presenza della buca.
    • La buca fosse di caratteristiche tali, da risultare anomala in relazione alle condizioni dei restanti tratti della strada su cui si trova.
    • La buca non fosse segnalata.
    • La presenza della buca non fosse facilmente conoscibile dal danneggiato (es. buca esistente da tempo di fronte all’ingresso di casa del sinistrato: in casi simili, l’insidia era conoscibile, ed il risarcimento è escluso).

Per quanto esposto, è assolutamente raccomandabile, per le vittime di buche stradali, non gestire “in proprio” la pratica risarcitoria (non si otterranno indennizzi, e si rischierà la prescrizione del diritto), e viceversa rivolgersi ad un legale qualificato.

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