L’azione di rivalsa: il danno all’impresa da assenza del collaboratore vittima di sinistro stradale
E’ ammessa l’azione risarcitoria da parte dell’impresa, per il ristoro del pregiudizio economico patito in conseguenza dell’assenza di un collaboratore (dipendente, amministratore, socio d’opera) determinata da una sinistro stradale di cui lo stesso sia stato vittima, in ambito tanto lavorativo, quanto extralavorativo.
Pertanto anche nell’ipotesi in cui il collaboratore, ad es., resti infortunato a seguito di sinistro durante il periodo di vacanza, per colpa (o quantomeno concorso di colpa) del conducente del veicolo antagonista, ed il periodo di infortunio si protragga oltre la data di rientro dalle ferie, causando l’assenza al lavoro; anche in questo caso l’azienda presso il quale lo stesso è occupato potrà agire “in rivalsa” per il proprio danno specifico, non avendo potuto fruire delle prestazioni dell’infortunato.
L’azione giudiziale si svolge nei confronti del responsabile del sinistro che ha visto vittima il proprio collaboratore, e della di lui compagnia assicuratrice.
Così l’insegnamento della Corte di Cassazione fin dal lontano 1978 (Cass. 3° n.. 1459/’78 sul noto “caso Meroni”).
Le voci di danno richiedibili sono:
- retribuzioni o quote di retribuzione pagate al collaboratore durante il periodo di assenza per infortunio
- contributi a carico dell’impresa versati agli Enti previdenziali durante il periodo di assenza per infortunio del collaboratore
- cali di fatturato conseguenza dell’assenza del collaboratore.
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