La quota di T.F.R. spettante al coniuge divorziato
Quando è diventata definitiva (cioè non è più assoggettabile ad impugnazione) la sentenza di divorzio, ed a condizione che l’ex coniuge, economicamente più debole, sia già titolare di assegno di mantenimento, questi avrà anche diritto di ottenere il 40 % delle somme percepite a titolo di T.F.R. dall’altro coniuge dopo la pronuncia di separazione, in misura proporzionale agli anni di coincidenza tra il rapporto di lavoro di quest’ultimo ed il matrimonio (compresi in questo computo gli anni di separazione).
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