Infortunistica stradale: Sinistri stradali con veicoli esteri

Sinistri stradali con veicoli esteri

A chi occorre rivolgere la domanda risarcitoria?

Di seguito la casistica per tutte le ipotesi, ricordando che è comunque assolutamente consigliata l’assistenza legale fin dalla fase extragiudiziale, per evitare di formulare richieste in modo erroneo, o nulle, e/o far scadere termini prescrizionali.

1- SINISTRI IN ITALIA TRA VEICOLI DI NAZIONI DIVERSE

  • Richiesta danni del proprietario del veicolo con targa italiana per scontro con veicolo con targa straniera: all’ UCI (Ufficio Centrale Italiano), il bureau nazionale che si occupa di gestire le problematiche relative al risarcimento dei danni causati sul territorio italiano da veicoli esteri. Se il veicolo straniero non è assicurato, la domanda va sporta invece al Fondo di Garanzia Vittime della Strada. Se la compagnia assicuratrice del veicolo straniero non rientra nel sistema della Carta Verde, (vedi elenco Paesi) l’azione va sporta direttamente nei confronti del proprietario e/o conducente del veicolo, e/o della sua compagnia assicuratrice.
  • Richiesta danni del proprietario del veicolo con targa straniera per scontro con veicolo con targa italiana: alla compagnia assicuratrice del veicolo con targa italiana. Se il veicolo italiano non è assicurato, la domanda va sporta invece al Fondo di Garanzia Vittime della Strada.
  • Richiesta danni del proprietario del veicolo con targa straniera per scontro con veicolo con targa straniera: La richiesta va inoltrata all’UCI (Ufficio Centrale Italiano)
  • Attenzione! Prescrizione del diritto al risarcimento. Per le cause da intentarsi davanti al Giudice Italiano per sinistri stradali avvenuti in Italia, occorre sempre ricordare che il diritto al risarcimento del danno al veicolo si prescrive in due anni. Qualora si tratti di un sinistro con lesioni, i termini prescrizionali risarcitori sono quelli – più lunghi – previsti dalla legge penale per le corrispondenti fattispecie di reato.

2- SINISTRI ALL’ESTERO

  • In paesi del sistema Carta Verde (vedi elenco), e se il veicolo colpevole è immatricolato ed assicurato in un paese CEE od in Svizzera.

In via extragiudiziale, può sporgersi la richiesta in Italia, dapprima, all’ISVAP, per ottenere gli estremi della compagnia assicuratrice mandataria, per l’Italia, della compagnia assicuratrice del veicolo che ha causato il danno. Se non esiste il mandatario in Italia, oppure se, reperito il mandatario, questi non fornisce risposta motivata alla richiesta risarcitoria entro tre mesi dalla sua presentazione, il danneggiato può rivolgersi alla CONSAP SPA – Servizio Organismo di Indennizzo. In alternativa è sempre possibile l’azione diretta contro la compagnia assicuratrice del veicolo responsabile (che andrà comunque esperita se costretti alle vie giudiziali, in quanto né alla Consap, né al mandatario, è – allo stato attuale -attribuita legittimazione passiva avanti all’Autorità Giudiziaria)

  • Nelle altre ipotesi

La richiesta va inoltrata all’assicurazione e/o proprietario e/o conducente del veicolo che ha causato il danno. Se il veicolo che ha causato il danno è immatricolato in paese diverso da quello in cui è avvenuto il sinistro, la richiesta va inoltrata al bureau del paese in cui è avvenuto il sinistro.

  • Sinistro con veicolo non identificato in ambito CEE

La richiesta può essere rivolta in Italia a CONSAP SPA – Servizio Organismo di Indennizzo

  • Sinistro all’estero con veicolo avversario anch’esso italiano

Potranno seguirsi le regole ordinarie, come se il sinistro fosse avvenuto in Italia.

  • Attenzione! Prescrizione del diritto al risarcimento.

E’ bene sapere che per i sinistri all’estero, anche quando vi sia la competenza del Giudice Italiano (come nel caso di scontro all’estero tra veicoli entrambi di cittadini italiani), valgono i termini di prescrizione del Paese in cui è avvenuto il sinistro, che possono essere anche più brevi dei due anni previsti in Italia.

3- COMPETENZA GIUDIZIALE

Qualora i tentativi extragiudiziali non diano risultato, la causa giudiziale deve sempre intentarsi davanti al Tribunale del luogo in cui è avvenuto l’evento dannoso, oppure in cui il convenuto, od uno di essi, ha la sua residenza o sede.

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