20/02/2015 – RIMBORSO BOND GRECI
20/02/2015 – Rimborso Bond Greci
Il nostro Studio registra una importante vittoria in causa promossa a Torino per due privati contro il proprio istituto bancario, per il rimborso di circa € 50.000,00, investiti nell’acquisto delle obbligazioni Grecia: le famigerate obbligazioni governative per le quali la Repubblica Ellenica nel marzo 2012 ha imposto lo scambio con titoli (collocati a scadenze improponibili) di valore pari al 465 per mille dei capitali investiti, e la volatilizzazione del restante 535 per mille, scomparso in un istante dalle tasche degli investitori.
Il tribunale torinese, con sentenza 17.02.’15, ha statuito la nullità dell’ordine d’acquisto.
La banca è stata condannata a restituire l’intero investimento iniziale, maggiorato degli interessi al tasso legale dalla data della prima richiesta di restituzione, effettuata con raccomandata.
La decisione si segnala come novità nel contesto nazionale vuoi per l’oggetto (a fronte delle pronunce sui bond argentini e Parmalat, nulla sembrava muoversi con riferimento ai bond greci), e vuoi per la portata radicale: la sanzione di nullità costringe infatti la banca alla restituzione integrale del capitale, maggiorato degli interessi. La precedente casistica dei tribunali italiani era in assoluta prevalenza orientata sul solo risarcimento del danno per non perfetto adempimento o per responsabilità pre-contrattuale della banca (consistente normalmente nell’insufficiente informativa sui rischi dell’investimento). Applicando questo secondo orientamento alla menzionata vertenza, gli investitori sarebbero stati risarciti del solo 535 per mille del capitale investito, ma sarebbero rimasti legati, per il restante 465 per mille, ai titoli convertiti, il rimborso dei quali sarebbe restato una chimera, vista anche l’attuale situazione ellenica.
Il consiglio per gli investitori è di inviare una immediata richiesta di rimborso alla propria banca con raccomandata a/r, in quanto da quel momento inizia a decorrere il conteggio degli interessi legali a carico dell’istituto per l’ipotesi di una successiva azione giudiziale di nullità; e, non meno importante, viene interrotta la prescrizione del diritto risarcitorio. E’ vero infatti che l’azione di nullità è imprescrittibile; ma qualora il tribunale locale inquadrasse diversamente il diritto dell’investitore (ad es. sola annullabilità o solo risarcimento del danno da imperfetto adempimento), questo sarebbe soggetto agli ordinari termini prescrizionali, con rischio di perdita del diritto.