10/03/2014 – LEGGE PINTO – APPLICABILE AI PROCEDIMENTI IN CORSO

10/03/2014 – Legge Pinto – Applicabile ai procedimenti in corso

Importante decisione della Corte d’Appello di Brescia, che, con decreto pubblicato il 04 marzo 2014, su ricorso proposto dal nostro Studio, ha ritenuto proponibili i ricorsi Pinto anche se il procedimento, di cui si contesta l’irragionevole durata, è tuttora in corso.

La Corte ha accolto il primo dei motivi di impugnazione dai noi sporti, consistente nel richiamo ad una lettura costituzionalmente orientata del nuovo art. 4 Legge Pinto, che, a seguito della modifica operata dalla Legge 134/2012, non contiene più l’espresso riferimento alle censure su procedimenti pendenti.
I Giudici Bresciani statuiscono che l’eliminazione di tale inciso non consente di per sè di ritenere eliminata la possibilità del ricorso sui procedimenti pendenti, pena, nel caso contrario, un insanabile contrasto con il principio di uguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione, e con principi definiti dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, per come essa vive nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo.

La sentenza della Corte Bresciana, che in accoglimento del ricorso, condanna dunque il Ministero della Giustizia al ristoro del danno (la censura era sporta da una società intervenuta per l’esazione del proprio credito in un fallimento che dura da 12 anni), si segnala come la prima in Italia dopo la riforma del 2012.

Essa riceve un indiretto avvallo della contemporanea sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 25.02.2014, che, pur non spingendosi a dichiarare l’incostituzionalità della novella dell’art. 4 della Legge Pinto, ha provveduto a riconoscere la rilevanza della questione, richiedendo un intervento del legislatore.
Le predette pronunce pongono i presupposti per un concreto superamento delle (fittizie) barriere ai ricorsi Pinto poste nell’estate 2012, su iniziativa del governo Monti. Barriere che sono riuscite, fino ad oggi, nell’intento che si erano prefisse: salvaguardare le casse erariali dall’ingente contenzioso sulla mala giustizia italiana (che detiene il record delle censure a livello comunitario sul totale dei paesi UE): dalla sua entrata in vigore, i ricorsi Pinto, secondo le stime disponibili, sono crollati del 62,70% (dati di raffronto 1° Semestre 2013 su 1° Semestre 2012).

La pronuncia della Corte Bresciana si segnala altresì per il riconoscimento a favore della società ricorrente, ed a carico del Ministero della Giustizia, del danno patrimoniale (la legge Pinto, nel testo attuale, e nella comune applicazione che ne fa la giurisprudenza, è centrata sull’indennizzo forfettario del solo danno non patrimoniale): identificato oltre che nelle lievitate spese di procedura, anche nella rivalutazione monetaria sulla somma capitale insinuata nel procedimento fallimentare contestato, per gli anni eccedenti la ragionevole durata.